ART. 1
Le esercitazioni individuali possono avere luogo solo ed esclusivamente durante gli orari di apertura del poligono. Sono esclusi da tale obbligo gli istruttori di tiro e i tiratori della squadra sportiva, purché si esercitino insieme a un istruttore.
ART. 2
Il tiratore, prima di accedere alla piazzola di tiro, deve presentarsi al commissario in servizio, compilare il registro con nome e cognome, i dati dell’arma che verrà impiegata nelle esercitazioni e l’orario di inizio dell’esercitazione. Dopo aver firmato il registro, avuta l’autorizzazione dal commissario, potrà accedere alla linea di tiro.
ART. 3
Durante il tiro dovranno essere osservate le norme di comportamento come indicato dai cartelli esposti presso le varie linee di tiro.
ART. 4 — Calibri ammessi in poligono
| Linea | Calibri ammessi |
|---|---|
| 10 m | Pistole e carabine ad aria compressa e CO₂ cal. 4,5 |
| 25 m | Pistole dal cal. .22 al .45 — esclusi il 357 SMW e il 44 Magnum |
| 50 m | Esclusivamente pistole e carabine cal. .22 |
Vincoli per le linee a 25 m:
- Numero di colpi nel caricatore: massimo 5
- Energia: inferiore a 62 Kgm
- Munizioni con palla di piombo nudo e/o ramate. Non sono ammesse palle blindate, camiciate ed espansive.
- Non sono ammesse munizioni ricaricate.
ART. 5 — Bersagli
Sono ammessi solo i bersagli in carta sugli appositi porta bersagli a distanze regolamentari. È vietato qualsiasi bersaglio a sagoma d’uomo, a forma di animale o di parti anatomiche umane. È inoltre proibito porre qualsiasi tipo di bersaglio (lattine, scatole, ecc.) a terra o sui bonetti.
ART. 6
Terminato il tiro, il tiratore dovrà presentarsi al funzionario in servizio al poligono per segnare sul registro l’ora della cessazione del tiro.
ART. 7
Il tiratore che vorrà esercitarsi con più armi dovrà registrare i dati identificativi di tutte le armi che userà.
ART. 8
Le cartucce acquistate in poligono dovranno essere consumate nel corso dell’esercitazione.
ART. 9
È vietato circolare in poligono, al di fuori degli stand di tiro, con armi cariche, anche se in fondina.
ART. 10 — Trasporto/porto di armi fuori del poligono
Il trasporto/porto dell’arma fuori del poligono può essere effettuato da chi è in possesso di idoneo documento di trasporto/porto riconosciuto dalle vigenti leggi.
ART. 11
Per disposizione di legge, nel trasporto, le cartucce devono essere tenute separate dall’arma.
ART. 12
Per partecipare alle gare fuori sede, i tiratori dovranno essere in possesso di idoneo documento per il trasporto/porto delle armi.